• Telefono (+39) 066893224
  • Email: info@centroservizipanvini.it
Seguici

Regime forfetario 2022: la guida completa Aggiornata - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

Flat Tax Autonomi

NOVITA’: LA GUIDA AGGIORNATA DEL REGIME FORFETARIO 2022.

In cosa consiste il regime forfetario? Quali sono i nuovi limiti e requisiti per poter beneficiare dell’aliquota fissa al 15%? Quali sono gli obblighi fiscali e contributivi, ma anche le agevolazioni garantite ai contribuenti forfettari.? Quali categorie escluse dall’attuale regime forfetario 2022? Cosa è cambiato con l’introduzione delle nuove cause ostative?

Il regime forfetario presenta, oggi, varie differenze rispetto agli anni passati. Infatti, con il trascorrere del tempo e con l’approvazione di nuove normative, sono cambiate le regole fiscali e contributive per una vasta platea di imprese individuali e liberi professionisti. In particolare, una delle modifiche più evidenti è avvenuta proprio a partire da Gennaio 2019, con l’innalzamento della soglia massima di ricavi e compensi, passata da 30.000 euro a 65.000 euro.

Chi sceglie di assoggettarsi al regime forfetario nel 2022 è tenuto a versare un’unica imposta sostituiva con aliquota fissa al 15% sul reddito imponibile. Il quale, a sua volta, consiste nel fatturato annuo, meno l’importo versato nello stesso periodo per i contributi ed una percentuale – stabilita in base al Codice ATECO – per le spese. Per i professionisti la quota è pari al 22%, per gli artigiani al 33%, mentre per i commercianti sale al 60%.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva si riduce al 5% del reddito imponibile per i primi cinque anni di attività, per poi crescere fino al 15% fisso a partire dal sesto anno, solo, per chi possiede determinati requisiti!.

Ma non è tutto: chi si avvale del regime forfetario nel 2022 può usufruire di numerose agevolazioni a livello fiscale, contabile e burocratico. Vediamo, dunque, quali sono i principali vantaggi per i contribuenti forfetari:

  • franchigia IVA (esonero dall’esposizione dell’IVA in fattura e da tutti gli adempimenti relativi ad essa);
  • esonero da studi di settore ed esterometro;
  • esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture;
  • esonero dalla tenuta dei registri contabili.

Regime forfetario o Regime de minimis: quali sono le differenze?

Ancora oggi vige una certa confusione tra il regime forfetario ed il precedente regime de minimis, rimasto in vigore solo fino al 2014.

Il regime forfetario viene introdotto nel 2016 e si configura subito come “estensione” del precedente regime de minimis (ormai disponibile solo ad esaurimento). Sin dai primi tempi, per via dei numerosi vantaggi, è stato accolto con grande entusiasmo sia dai professionisti e dalle ditte individuali.

Infatti, diversamente dai contribuenti minimi, i forfetari non sono soggetti a limiti temporali e, quindi, possono godere delle tante agevolazioni concesse senza data di scadenza, purché non si verifichino cause di esclusione.

Come funziona? Scopriamolo insieme analizzando le caratteristiche dell’attuale Regime forfetario 2022!

La principale innovazione consiste nell’estensione del regime forfetario ad una fetta più ampia di lavoratori autonomi. Cresce, infatti, il limite massimo consentito per i ricavi e compensi, che passa dai 30.000 euro del 2018 ai 65.000 euro del 2019 (per tutti i Codici ATECO), cifra riconfermata anche negli anni 2020, 2021 2022.

Rimane, invece, immutata l’imposta sostitutiva pari al 15% del reddito imponibile, così come la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi cinque anni, ma solamente per chi possiede i requisiti per rientrare nell’aliquota start-up*.

Anche nella versione attuale del regime forfetario, il calcolo del reddito imponibile prevede sia una deduzione fissa – forfetaria, appunto – per le spese sostenute durante l’anno, sia la deduzione dell’importo versato nello stesso periodo per i contributi previdenziali.

La percentuale dedotta per le spese dipende dalla categoria a cui appartiene il Codice ATECO utilizzato:

Riassumendo: per le attività professionali il coefficiente di redditività è 78%, mentre le spese dedotte equivarranno al rimanente 22%. Per le ditte di costruzioni e del settore immobiliare, invece, è fissato all’86%, quindi le spese sottratte saranno pari al 14%. Per le attività artigianali le percentuali sono rispettivamente pari a 67% e 33%; per quelle commerciali (e-Commerce incluso), invece, il coefficiente è 40% e le spese deducibili sono pari al 60%, e via così.

Regime forfetario 2022: requisiti di accesso

Il regime forfetario prevede vari requisiti di accesso e mantenimento. Analizziamoli insieme nel dettaglio:

Il principale requisito riguarda i ricavi e compensi annui, che dovranno risultare inferiori a 65.000 euro, a prescindere dal tipo di attività svolta o che si intende svolgere. Il limite, quindi, è valido per tutti i Codici ATECO.

Nel conteggio, comunque, vanno considerati solo i redditi prodotti tramite Partita IVA e, nel caso si svolgano due o più attività, bisogna sommare i ricavati derivanti da ognuna di esse (e il totale non può superare i 65.000 euro).

In ultimo, il nuovo regime forfetario 2022 presenta altre due soglie limite, vale a dire:

  • 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • 20.000 euro per le spese riguardanti impiegati e/o collaboratori esterni.

Quali sono le cause di esclusione?

Veniamo adesso ad uno degli aspetti più discussi con il nuovo regime forfetario 2022.

Parleremo, infatti, delle cause di esclusione che rendono impossibile l’accesso e che, qualora si verificassero in seguito, provocherebbero l’uscita dal regime forfetario a partire dall’anno immediatamente successivo.

NON possono adottare il regime forfetario 2022 coloro che:

  • si avvalgono di Regimi speciali IVA o di Regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • le Partite IVA appartenenti ai seguenti settori:
    • Agricoltura e attività connesse alla pesca;
    • Vendita di Sali e tabacchi;
    • Commercio di fiammiferi;
    • Editoria;
    • Gestione di servizi di telefonia pubblica;
    • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta;
    • Agenzie di viaggio e turismo;
    • Agriturismi;
    • Vendite a domicilio (porta a porta);
    • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione;
    • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione;
  • i lavoratori residenti all’estero, fatta eccezione per coloro che si trovano in uno degli Paesi appartenenti all’Unione Europea (o in uno Stato che ha stabilito accordi economici con l’Italia, tali da render possibile un flusso continuo di dati) e producono almeno il 75% del reddito complessivo sul territorio nazionale;
  • chi effettua in via esclusiva:
    • cessioni di fabbricati;
    • cessioni di terreni edificabili;
    • cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • i lavoratori che, oltre all’attività autonoma svolta con la Partita IVA:
    • possiedono quote di partecipazione a società di persone o di capitali;
    • controllano, anche indirettamente, società a responsabilità limitata operanti nel medesimo settore;
  • coloro che percepiscono in via prevalente compensi da parte degli stessi soggetti da cui hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) nei due anni precedenti (o riconducibili ad essi).

Regime forfetario e tassazione al 15%

La tassazione del regime forfetario  – come già visto in precedenza –prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% del reddito imponibile: un’aliquota fissa, che prende il posto di tutti i tributi comunemente versati dai contribuenti nel regime semplificato o ordinario. Nei casi consentiti – ovvero per chi è in possesso dei requisiti in vigore – l’aliquota scende, dal primo al quinto anno di attività, addirittura al 5%.!

Per meglio comprendere come funziona il regime forfetario 2022 e fare una previsione delle imposte che andrai a versare negli anni, prendiamo in esame la situazione immaginaria di un libero professionista: Roberto, 39 anni, che lavora come psicologo e che, nel corso di dodici mesi,  ha prodotto ed incassato un fatturato pari a 25.000 euro nelle 2 versioni, “normale” e “start-up”*:

  • Fatturato incassato: 25.000 euro;
  • Reddito imponibile (pari al 78%, meno i contributi versati: es. 2.000 euro): 17.500 euro;
  • Imposta sostitutiva (pari al 15%): 2.625 euro;
  • Aliquota start-up* (pari al 5%): 875 euro (nal caso di start-up*, per i primi 5 anni).

Regime forfetario: contributi previdenziali

A seconda del tipo di attività, e conseguentemente del Codice ATECO, il lavoratore dovrà iscriversi alla sua Cassa Previdenziale di riferimento (ad es. Gestione INPS Artigiani e Commercianti per le ditte individualiInarcassa per ingegneri e architetti, ecc.) e attenersi alle regole da questa stabilite (es. fasce di reddito, aliquote, scadenze, ecc.).

I contribuenti che non fanno capo ad una Cassa Previdenziale specifica, ovvero i liberi professionisti che svolgono attività non regolamentate (vedi, ad esempio, le attività connesse al web o alla comunicazione), hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Per loro, i contributi sono pari al 25,98% del reddito lordo.

Ricordiamo, inoltre, che le ditte individuali – ma non i professionisti! – che si avvalgono del regime forfetario possono usufruire di una riduzione del 35% sui contributi, inviando la richiesta direttamente all’INPS.

Quali sono gli obblighi fiscali e contabili?

I contribuenti forfetari godono di svariate agevolazioni, ma devono comunque adempiere ai seguenti compiti:

  • numerazione e conservazione fatture d’acquisto e bollette doganali;
  • numerazione e conservazione fatture emesse per la certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione fatture (con aliquota IVA) per le operazioni in reverse charge e versamento imposta entro il 16 del mese successivo;
  • compilazione Modello Intrastat per servizi e prestazioni resi ad un soggetto passivo residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Regime forfetario: fatturazione

La fatturazione nel regime forfetario 2022 segue, anch’essa, le stesse regole degli anni precedenti.

Dato che i contribuenti assoggettati al regime forfetario operano in franchigia IVA, non possono sottrarre l’IVA dalle spese tramite scomposizione, né tanto meno esporre l’imposta in fattura. Dove, al suo posto, è sufficiente inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”.

Nelle fatture con importo indicato superiore a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 euro sul documento originale. Inoltre, i forfetari sono esonerati dall’obbligo di passare alla fatturazione elettronica (tranne che per le prestazioni rese verso la Pubblica Amministrazione) ma, se preferiscono, possono comunque utilizzarla e beneficiare di un regime premiale che elimina un’annualità da quelle esaminate durante i controlli.

Attenzione: dal 2022 la fatturazione elettronica diviene obbligatoria anche per i forfetari e per tutte le prestazioni.

Per le fatture emesse nei confronti di committenti esteri, invece, sono previsti adempimenti diversi a seconda che l’azienda risulti residente:

  • in uno dei Paesi dell’UE: specificare “operazione effettuata secondo inversione contabile” (detta anche reverse charge) e l’articolo di riferimento (Art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972) e dichiarare le fatture con cadenza trimestrale, utilizzando il modello Intrastat;
  • in un Paese Extraeuropeo: non occorre indicare l’IVA nel documento, mentre va inserita la dicitura “operazione non soggetta, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72”.

Concludendo: Regime forfetario 2022, pro e contro.

Volendo riassumere quanto detto, gli aspetti più interessanti del regime forfetario sono i seguenti:

  • riduzione delle tasse, grazie ad un’unica imposta sostitutiva con aliquota al 15%;
  • aiuto alle start-up* che, se in possesso dei requisiti, versano solo il 5% per i primi 5 anni;
  • semplificazione fiscale ed esonero da studi di settore ed altri adempimenti;
  • franchigia IVA, che consente di offrire beni e servizi a prezzi competitivi;
  • esonero dall’uso della fattura elettronica (la quale, ricordiamo, ha anche dei costi).

Volendo, invece, parlare degli aspetti meno positivi, ci viene in mente l’impossibilità di dedurre le spese voce per voce. Infatti, per alcuni contribuenti, ciò non comporta un grave svantaggio (poiché i costi di gestione sono pari o, addirittura, inferiori alla quota automaticamente sottratta in base al Codice ATECO). Tuttavia, per chi è solito dedurre altri tipi di spese (come quelle mediche o familiari) o ha affrontato investimenti particolarmente elevati, questo sistema non è detto che risulti altrettanto conveniente, né che riesca a coprire i costi realmente sostenuti.

Difatti, sottolineiamo che, nel regime forfetario, l’unica spesa deducibile con metodo analitico è quella relativa ai contributi previdenziali (che, pertanto, non andranno a costituire parte del reddito imponibile).

Regime forfetario start-up*: aliquota al 5% per 5 anni

Veniamo, adesso, al regime forfetario start-up che, come accennato prima, ha una tassazione ancora più bassa, che prevede un’unica aliquota al 5%, e dura solamente cinque anni dall’apertura della Partita IVA.

Il regime forfetario start-up con aliquota al 5% è stato ideato per consentire di avviare una nuova attività, senza finire schiacciati da costi che, per quanto limitati rispetto alle aliquote IRPEF, possono risultare gravosi per chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell’imprenditoria o della libera professione.

La durata del regime forfettario start-up è limitata a cinque anni: pertanto, se apri la tua Partita IVA nel 2019, potrai usufruire dell’aliquota start-up al 5% per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Di fatto, quindi, inizierai a pagare il 15% di imposte, relativamente al 6° anno di imposta, a partire dal 7° anno.

Continuate a seguirci su questo sito!

Collaboriamo con Voi imprenditrici e imprenditori per far crescere le Vostre aziende e probabilmente è per questo che seguite le nostre Newsletter.  A Voi riserviamo un primo contatto gratuito per approfondire i temi di maggiore interesse sulle opportunità fiscali e tributarie. Potrete così ricevere, in modo personalizzato e dalla viva voce di un esperto, tutte le informazioni necessarie, semplicemente contattandoci >via mail< al nostro recapito: info@centroservizipanvini.it

CENTRO SERVIZI PANVINI

Nel cuore del centro di Roma

La nostra agenzia fornisce servizi per imprese professionisti e cittadini. Consulenza fiscale e tributaria. Consulenza assistenziale e previdenziale. Commercialista, Avvocato e Consulente del lavoro in sede.

L’Agenzia propone servizi contabili e offre assistenza fiscale, tributaria per:

  • Imprese
  • Professionisti
  • Cittadini

Centro Servizi Panvini

  • Vicolo della Torretta, 17
    00186 Roma
  • (+39) 066893224
  • info@centroservizipanvini.it,