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Le scadenze fiscali di fine luglio slittano al 22 agosto - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

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Calendario scadenze fiscali di fine luglio: quali adempimenti restano previsti e quali slittano a dopo la pausa estiva in virtù del weekend che la precede.

Pausa estiva ancora più estesa quest’anno per gli adempimenti fiscali di fine luglio: il 31 luglio è domenica ed il lunedì successivo, giorno in cui di norma slitterebbero in automatico le relative scadenze, è lunedì I° agosto, ossia il primo giorno di sospensione estiva per i termini fiscali. Pertanto, la nuova scadenza per gli adempimenti di fine luglio è quella del 22 agosto.

Adempimenti rinviati

Sono numerosi gli adempimenti rinviati, come ad esempio gli elenchi Intrastat da trasmettere (elenchi riepilogativi mensili/trimestrali delle cessioni e acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente).

Oppure i versamenti delle imposte sui redditi (prima rata o rata unica con maggiorazione dello 0,40%, che si applicata ai pagamenti effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza), con riguardo sia alle Partite IVA sia ai dipendenti e pensionati: in questo caso il termine di legge sarebbe sabato 30 luglio, che per la regola sopra esposta slitta al 22 agosto. Slitta anche il pagamento con maggiorazione del diritto annuale CCIAA, collegato al Modello Redditi 2022.

Tra le scadenze rinviate alla stessa data, c’è anche la richiesta di esenzione semestrale dal pagamento del Canone RAI 2022 in bolletta elettrica per ultrasettantacinquenni fino a 8mila euro di reddito.

Infine, scadenza rimandata anche per il versamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo) sui contratti di locazione non soggetti a cedolare secca decorrenti dal primo giorno del mese.

Le altre scadenze ordinarie del 31 luglio

  • Richiesta di rimborso IVA a credito risultante dalla liquidazione del secondo trimestre.
  • IVA – Dichiarazione trimestrale OSS e liquidazione (trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta; obbligo di comunicazione anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre).
  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione.
  • Libro Unico Lavoro: Compilazione/stampa.
  • Cassa integrazione: richieste per eventi non evitabili mese precedente.
  • UNIEMENS: invio dati del mese precedente (scadenza effettiva I° agosto).

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