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IMPOSTA DI BOLLO: nuove modifiche per le fatture - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

Ultime novità in merito all’imposta di bollo dovuta per le fatture con importo superiore a 77.47 Euro

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l’importo dell’imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 250 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); allo stesso modo se l’importo dell’imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo

Vi ricordiamo che il versamento dell’imposta di bollo può avvenire tramite il servizio presente nell’area riservata disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

QUI’ di seguito tutti i Codici tributo:
2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;  
2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;  
2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre; 
2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;  
2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

In riferimento al reddito imponibile, di recente l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n.428 del 12.08.2022, ha chiarito che, se l’imposta di bollo viene riaddebitata dai contribuenti in regime forfettario ai propri clienti, questa concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n.190 del 2014.

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