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Tasse contributi e tributi i tempi di prescrizione per ogni cartella esattoriale - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

Canone RAI, IMU, TASI, TARI, IRAP, IRPEF, IVA, bollo, multe, contributi e tributi: i termini di prescrizione che annullano i più diffusi debiti oggetto di cartelle esattoriali

Prescrizione cartelle esattoriali

Prima di tutto, bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione.

  • Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto.
  • La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.

In termini di riscossione delle cartelle di pagamento, questo significa che l’AdER decade dall’azione di riscossione stessa relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinate scadenze non comunica alcun atto (avviso o cartella). In questo caso, tuttavia, se il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice. In sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l’azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.

Prescrizione decennale: per quali tasse

I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

Prescrizione dei contributi INPS e INAIL

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

  •  10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  •  10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
  •  5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

Dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, però, il credito si prescrive sempre 5 anni (cfr.: sentenza Corte di Cassazione n. 1652/2020).

contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc.) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.

Prescrizione delle imposte

IRPEFIRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Anche per i tributi locali, come IMUTARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Prescrizione multe e bollo auto

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Prescrizione dei diritti camerali

Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dall’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni, trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

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