Contributi detraibili o deducibili nel 730/2025

Sono inoltre deducibili:
  • i contributi versati alla Gestione Separata INPS, nella parte rimasta a carico del contribuente;
  • i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per la propria posizione previdenziale e assistenziale (esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – Circ. 137 del 15/05/1997, risposta 4.2.1);
  • i contributi facoltativi versati alla gestione di appartenenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
  • i contributi per il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da altra contribuzione, equiparati a periodi lavorativi (art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024);
  • i contributi per il riscatto degli anni di laurea e degli ITS Academy, validi sia ai fini pensionistici che della buonuscita, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata ai familiari per gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe” – Circ. 48/E del 07/06/2002, risposta 1.7);
  • i contributi intestati al coniuge defunto ma versati dal coniuge superstite alla relativa gestione previdenziale, se tali versamenti erano necessari per il riconoscimento della pensione.

NON sono deducibili:

  • le somme versate all’INPS per eliminare il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro, o per regolarizzare periodi in cui tale divieto era in vigore (Circ. 24/E del 10/06/2004, risposta 7);
  • i contributi SSN compresi nei premi RC auto (art. 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – in vigore dal 2014);
  • i contributi INPS versati alla Gestione Separata e rimasti a carico del titolare di un assegno di ricerca, non deducibili né da lui né dai familiari eventualmente a carico (Circ. 20/E del 13/05/2011, risposta 5.5);
  • le tasse di iscrizione all’albo professionale;
  • le somme relative a sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive (Ris. 114/E del 28/04/2009);
  • i contributi versati all’INPS dai titolari di impresa familiare agricola per i coadiutori, se poi rimborsati da questi ultimi al titolare, in assenza di una normativa esplicita sul diritto di rivalsa (Circ. 137/1997, 50/E/2002 e 15/E/2005).

In via eccezionale, i lavoratori che aderiscono al regime previsto dall’art. 6 del D.L. 113/2024 (convertito dalla L. 143/2024), relativo alla tassazione agevolata dei redditi dei frontalieri, possono detrarre il 20% dei contributi menzionati nell’art. 1, commi 237-239, della L. 213/2023. L’importo va indicato nel rigo M38 – colonna 3 della dichiarazione (“Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere”).

I contributi possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito complessivo.

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