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MICRO, Piccola e Media Impresa. definizionI eD AGEVOLAZIONI dedicatE - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

La crisi economica, scaturita dalla pandemia, ha inserito prepotentemente posto all’attenzione delle aziende, di ogni ordine di grandezza, la necessità di inserire una linea strategica per la gestione dei fondi di finanza agevolata. Con questa guida cerchiamo di valutare i criteri necessari, per la definizione della propria impresa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

La definizione comunitaria di piccola e media impresa, anche detta PMI, è molto importante perché è in base ad essa che è possibile individuare la possibilità di accedere a incentivi pubblici, aiuti di Stato e contributi in de minimis nell’ambito di strumenti e bandi di finanza agevolata e contributi a fondo perduto. Vediamo dunque cosa si intende per PMI e mPMI, a partire dalla definizione di micro, piccola e media impresa e degli aiuti destinati riservati a questi soggetti. Ricordiamo, inoltre, che la stessa UE ha equiparato i professionisti, ordinati o meno, alla mPMI, nelle sue diverse declinazioni.

mPMI: la definizione

Si definiscono microimpresa, piccola impresa e media impresa, secondo la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita dal legislatore nazionale con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, le società che rientrano nei parametri indicati nella seguente tabella.

Piccola impresaMedia impresa
Dipendenti < 50Dipendenti  < 250
Fatturato / Bilancio < 10 mln €Fatturato / Bilancio < 50/43 mln €
Microimpresa
Dipendenti < 10
Fatturato / Bilancio < 2 mln €

Il numero di dipendenti deve essere calcolato in termini di Unità Lavorative Anno (ULA), considerando i lavoratori dell’impresa:

Il requisito relativo al numero di dipendenti, deve sempre sussistere in concomitanza o al requisito di fatturato o a quello del totale di bilancio, a seconda della convenienza dell’azienda. Per determinare il possesso dei requisiti è importante determinare la categoria di appartenenza: impresa associata, collegata o autonoma, che analizzeremo di seguito.

           Numero di dipendenti

  • a tempo determinato o indeterminato;
  • iscritti nel libro matricola dell’impresa;
  • legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
  • imprenditori e soci che svolgono attività lavorativa in azienda, purché percepiscano dei compensi per l’attività lavorativa svolta.

Non rientrano tra i dipendenti:

  • gli apprendisti con contratto di apprendistato;
  • i lavoratori con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Fatturato

Per fatturato si intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice Civile.

Totale di bilancio

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale relativo all’ultimo bilancio depositato.

Impresa associata

Si considera impresa associata quella che detiene da sola, o insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o diritti di voto di un’altra impresa. Se l’impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o ei diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

Impresa collegata

L’impresa si considera collegata ad un’altra impresa se:

  • dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • ha il diritto di esercitare un’influenza dominante per via di contratti o clausole;
  • controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci.

L’impresa si ritiene altresì collegata ad un’altra tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercato contigui. Il collegamento in questo caso si verifica se, contemporaneamente:

  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto posseggono in entrambe le imprese, congiuntamente, nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ATECO 2007), ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

In questi casi, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

Impresa autonoma

Deve essere considerata impresa autonoma l’impresa che non è né associata né collegata. Se l’impresa non è associata – per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto – da parte di una o più imprese, appartenenti a qualsiasi settore, o non collegata da parte di una o più imprese anche tramite una o più persone fisiche, non si somma alcun dato.

Enti pubblici

Ad eccezione delle imprese associate, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un Ente pubblico oppure congiuntamente da più Enti pubblici.

Status impresa: quando si verifica Lo status dell’impresa deve essere verificato, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e gli aiuti alle attività produttive riservati alle micro e PMI, con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

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