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IMPATRIATI TUTTE LE AGEVOLAZIONI - Centro Servizi Panvini | Servizi per imprese, professionisti e cittadini

Bonus Impatriati: Vademecum dei regimi agevolati per lavoratori

La legge di bilancio 2023 conferma le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori “impatriati” con elevata qualificazione e specializzazione: imprenditori, manager, docenti e professori, laureati e non.. La misura è orientata a incentivare il rientro di cittadini residenti all’estero e di soggetti che hanno cittadinanza estera e che intendono trasferirsi per lavoro in Italia.

  1. Regime degli Impatriati (ex art. 16 del D.Lgs. n147/2015)
  2. Ricercatori e docenti (ex art. 44 del D.L. n. 78/2010)
  3. Regime dei neo-domiciliati (ex art. 24-bis del TUIR)

I tre regimi sono alternativi e non cumulabili. La sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere alle varie agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di maggior favore per sé e di permanervi per i periodi d’imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi.

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  1. Regime degli Impatriati

L’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori “impatriati”. Occorre preliminarmente distinguere la disciplina afferente i lavoratori impatriati fino al 29/04/2019 e quelli dopo tale data.

  1. Disciplina dei trasferimenti in Italia fino al 29.4.2019

Al fine di individuare i requisiti per accedere all’agevolazione occorre distinguere tra:

  1. Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (art. 16 co.1);
  2. Impatriati in possesso di laurea (art. 16 co.2);
  3. Lavoratori autonomi impatriati (art. 16 co.1-bis).
  1. Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione
  Caratteristiche   Agevolazione rivolta a tutti i soggetti, cittadini e non dell’UE che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a partire dal 2016; in particolare: Anche lavoratori non laureati; No lavoro presso P.A.; Decadono se spostano la residenza prima di 2 anni dal rientro.  
  Misura e durata agevolazione     Il reddito imponibile è pari al: 70% per l’anno di imposta 2016; 50% a partire dall’anno di imposta 2017. L’agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di prolungare l’agevolazione su opzione a determinate condizioni.  
  Modalità di fruizione   Per beneficiare del regime, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.   I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti.   Se l’impatriato non ha formulato alcuna richiesta al datore di lavoro nel periodo di rimpatrio né dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, l’accesso al regime di imposta è precluso per detti periodi di imposta. Resta ferma la possibilità di fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.  
  Requisiti   Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l’impatrio; Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR; Impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni; Prestare attività lavorativa per almeno 183 giorni per ciascun periodo di imposta;Se dipendenti, lavorare presso un’impresa residente, anche in forza di distacco da impresa estera e rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.  
  Prolungamento dell’agevolazione   L’art. 1 co. 50 della L.178/2020 ha prevista la possibilità anche per i “vecchi” lavoratori impatriati di estendere il beneficio per ulteriori 5 anni. Per accedere i soggetti devono: Devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’UE; Devono aver trasferito la residenza prima del 2020; Devono essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.   L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al: 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo oppure È diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo eDiventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.   L’importo deve essere versato dai lavoratori tramite modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo è terminato il 31.12.2020, il versamento va effettuato entro il 30.8.2021. Ai fini dell’applicazione dei benefici: I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini, I lavoratori autonomi comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.  
  • Lavoratori impatriati in possesso di laurea
  Caratteristiche   Agevolazione rivolta, per il 2016, ai soli cittadini UE e a partire dal 2017 anche ai cittadini di Stati extra UE con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Nello specifico: Solo lavoratori laureati; Ammesso il lavoro presso P.A.;Decadono se spostano la residenza prima di 2 anni dal rientro;  
  Misura e durata agevolazione     Il reddito imponibile è pari al: 70% per l’anno di imposta 2016; 50% a partire dall’anno di imposta 2017. L’agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.  
  Requisiti   Essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente all’estero per 24 mesi; Aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico; Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR; Impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni.   
  Modalità di fruizione   Per beneficiare del regime, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.   I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti.   Se l’impatriato non ha formulato alcuna richiesta al datore di lavoro nel periodo di rimpatrio né dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, l’accesso al regime di imposta è precluso per detti periodi di imposta. Resta ferma la possibilità di fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.  
  Prolungamento dell’agevolazione   L’art. 1 co. 50 della L.178/2020 ha prevista la possibilità anche per i “vecchi” lavoratori impatriati di estendere il beneficio per ulteriori 5 anni. Per accedere i soggetti devono: Devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’UE; Devono aver trasferito la residenza prima del 2020; Devono essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.   L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al: 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo oppure È diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo eDiventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.   L’importo deve essere versato dai lavoratori tramite modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo è terminato il 31.12.2020, il versamento va effettuato entro il 30.8.2021. Ai fini dell’applicazione dei benefici: I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini, I lavoratori autonomi comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.
  • Lavoratori autonomi impatriati
  Caratteristiche   Agevolazione riconosciuta dal 2017.
  Misura e durata agevolazione     Il reddito imponibile è pari al 50%. L’agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
  Requisiti   Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l’impatrio; Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR; Impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni; Prestare l’attività lavorativa per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta.  
  Modalità di fruizione   Per beneficiare del regime, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.   I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti.   Se l’impatriato non ha formulato alcuna richiesta al datore di lavoro nel periodo di rimpatrio né dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, l’accesso al regime di imposta è precluso per detti periodi di imposta. Resta ferma la possibilità di fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.  
  Prolungamento dell’agevolazione   L’art. 1 co. 50 della L.178/2020 ha prevista la possibilità anche per i “vecchi” lavoratori impatriati di estendere il beneficio per ulteriori 5 anni. Per accedere i soggetti devono: Devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’UE; Devono aver trasferito la residenza prima del 2020; Devono essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.   L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al: 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo oppure È diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto: Ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo eDiventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.   L’importo deve essere versato dai lavoratori tramite modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo è terminato il 31.12.2020, il versamento va effettuato entro il 30.8.2021. Ai fini dell’applicazione dei benefici: I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini, I lavoratori autonomi comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.
  1. Disciplina dei trasferimenti in Italia dal 30.4.2019

L’art. 5 del D.L. 34/2019 ha modificato il regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.  A seguito dell’intervento normativo non è più necessario il requisito dell’elevata specializzazione del lavoratore.

  Caratteristiche   Il regime si applica:   Dal periodo di imposta 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 ed entro il 2.7.2019; Dal periodo di imposta 2020, ove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 3.7.2019.    
  Misura e durata agevolazione     I redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (esenzione del 70%). Il regime di favore spetta anche all’imprenditore individuale che avvia un’attività d’impresa in Italia. I redditi sopraindicati sono imponibili al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza civilistica in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.   L’agevolazione è applicabile, in linea generale, per 5 periodi di imposta decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.   Ad esempio, un contribuente che usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50% (perché rientrato nel periodo 2018), non può usufruire della detassazione del 70% per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile.  
  Prolungamento dell’agevolazione   Il regime può essere prolungato per ulteriori 5 periodi di imposta, con reddito imponibile per tale periodo in misura pari al 50%, nel caso in cui, in alternativa: I lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia (comunque entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime) o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà con l’impatriato.I lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; il figlio deve essere nato – o in affido o adottato – entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Qualora i lavoratori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, l’agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi di imposta ma il reddito è imponibile nella misura del 10%.  
  Requisiti   I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono soddisfare i seguenti requisiti: I lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento; Tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano (non vi è più il requisito relativa all’elevata qualificazione).   Possono accedere anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi di imposta antecedenti il trasferimento.    
  Modalità di fruizione   Per beneficiare del regime, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.   Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il reddito, in tal caso, va indicato già nella misura ridotta.   I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti.   Qualora l’impatriato non abbia formulato richiesta scritta al datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto l’impatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta l’accesso al regime è precluso. È preclusa, infatti, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Resta, invece, possibile sfruttare l’agevolazione nei restanti anni del quinquennio o decennio agevolabile.  
  Incumulabilità   L’agevolazione non è cumulabile con: L’agevolazione ex art. 44 del DL 78/2010 per il trasferimento di ricercatori e docenti dall’estero; Il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR.  

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  • Ricercatori e docenti

Per questa agevolazione occorre distinguere per i trasferimenti avvenuti fino al 2019 e in data successiva.

  1. Disciplina per i trasferimenti in Italia fino al 2019

L’art. 44 del DL 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto un regime di favore per ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

  Caratteristiche   L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.   Nel caso in cui, in tale arco temporale, il docente o ricercatore trasferisce la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo di imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia.   Ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti.  
  Misura e durata agevolazione     I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP.   Per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, l’agevolazione ai fini IRAP spetta ai sostituti d’imposta che erogano gli emolumenti per l’attività di docenza o ricerca, mentre per i redditi di lavoro autonomo l’esenzione, sia ai fini IRPEF che IRAP, spetta direttamente ai docenti o ricercatori che svolgono l’attività come liberi professionisti.   Nel caso in cui un docente o ricercatore trasferisca la propria residenza in Italia per svolgervi la propria attività, ma continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero, potrà fruire dell’agevolazione per i soli redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia in qualità di docente o ricercatore, mentre deve assoggettare a tassazione in Italia, in quanto soggetto residente, anche i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all’estero.    
  Requisiti   I docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:   Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; Essere stati non occasionalmente residenti all’estero; Aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; Svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia; Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.   Possesso del titolo di studio universitario Sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. I titoli conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti e, pertanto, il soggetto deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare.   Periodo di permanenza all’estero La norma non specifica la durata della permanenza all’estero ma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Si ritiene che l’arco di tempo minimo necessario ad integrare il presupposto sia di almeno due anni accademici.   Documentata attività di ricerca o docenza all’estero L’attività di ricerca si individua nell’attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca (università, istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione e così via). L’attività di docenza si individua nelle attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.   L’effettivo svolgimento delle attività all’estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è svolta. L’attività di docenza e ricerca non deve necessariamente essere stata svolta nei due anni precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato abbia svolto tali attività per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno 24 mesi.   Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia L’attività di docenza e ricerca che deve svolgersi in Italia può essere svolta presso una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.   Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato Il docente o ricercatore deve acquisire la residenza fiscale in Italia e ciò deve avvenire in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia. Il requisito sussiste sia nel caso in cui il docente o ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia e poi iniziato a svolgervi l’attività.  
  Incumulabilità con altre agevolazioni   Gli incentivi in esame non sono cumulabili in capo allo stesso soggetto, per il medesimo periodo d’imposta, con quelli previsti:   Dalla L. 238/2010 (“Rientro dei cervelli”);Dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 per i lavoratori impatriati.Dall’art. 24-bis del TUIR (“Regime dei neo-domiciliati”).  
  1. Disciplina per i trasferimenti in Italia dal 2020

L’art. 5 del D.L. 34/2019 ha previsto alcune modifiche al regime in esame, applicabili ai soggetti che trasferiscono dal 2020 la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR.

  Durata                                 Soggetti non iscritti all’AIRE         I soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020 possono beneficiare del regime di favore dal periodo di imposta in cui divengono fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 periodi di imposta successivi (per 6 anni complessivamente). I redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito sempre nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP (detassazione del 90%). La detassazione viene poi estesa:   A 8 periodi di imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti; A 11 periodi di imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o carico; A 13 periodi di imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.   Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
  1. Agevolazione : ex art. 20 Convenzione contro le doppie imposizioni

Oltre agli incentivi fiscali per il rientro dei docenti e ricercatori in Italia, un altro strumento di ottimizzazione fiscale a beneficio di questi soggetti è il ricorso a determinate disposizioni contenute in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e numerosi Stati esteri.

In linea generale, l’art. 20 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate tra Paesi, prevede un regime di esenzione fiscale al 100% per la durata (solitamente) di 2 anni dal momento del trasferimento in Italia del docente o ricercatore.

A titolo esemplificativo si riporta l’art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito:

Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell’interesse privato di una o più persone determinate”.

N.B.

Occorre verificare caso per caso.

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  • Regime dei neo-domiciliati

L’art. 24-bis del TUIR ha introdotto un regime, rivolto esclusivamente alle persone fisiche, volto ad attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese.

  Requisiti e modalità di esercizio dell’opzione       Trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia; Non essere stato residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti all’inizio della validità dell’opzione.   Ai fini dell’accesso al regime il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list ed eventuale documentazione a supporto.   L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.  
  Imposta sostitutiva   Se sono soddisfatti i requisiti, i soggetti possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, attraverso il pagamento di un’imposta forfettaria di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta per cui viene esercitata. L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165 comma 2 del TUIR (“i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”).   L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità.   Il versamento nella misura di 100 mila euro deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.  
  Opzione per i familiari     Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In tal caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.  

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