Rottamazione Quinquies: come e quando presentare la domanda
I decaduti dalle precedenti definizioni agevolate sono ammessi alla Rottamazione quinquies . Stesso discorso per coloro che, dopo essere fuoriusciti, avevano utilizzato la riammissione entro lo scorso 30 aprile ma poi avevano nuovamente saltato o pagato in ritardo una rata. Non possono invece utilizzare la nuova pace fiscale coloro che sono in regola con i pagamenti della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
Queste sono in estrema sintesi le regole nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, deve ancora iniziare l’iter di approvazione parlamentare durante il quale potrebbe subire modifiche.
Come funziona la Rottamazione quinquies
La Rottamazione quinquies consente di sanare tutte le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Come nelle precedenti versioni si paga interamente la somma originariamente senza l’applicazione di sanzioni e interessi. E’ invece più favorevole la dilazione, che può prolungarsi per nove anni con rate bimestrali di pari importo ma che non possono essere inferiori a 100 euro. Significa che se l’importo totale è inferiore a 5mila 400 euro, il piano di dilazione durerà meno di nove anni.
Sono anche più flessibili le regole relative alla decadenza, che scatta in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano di definizione agevolata. La Rottamazione quater invece prevede la fuoriuscita anche solo per il mancato/ritardato o errato pagamento di una tranche.
Con le prime indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prende forma la rottamazione-quinquies: chi può aderire, come presentare la domanda e come pagare.
Con la pubblicazione delle prime linee guida operative da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione-quinquies entra nella fase applicativa. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo un calendario di scadenze già delineato.
Si tratta di un passaggio rilevante perché chiarisce tempi, modalità di adesione e struttura dei pagamenti, superando la fase puramente normativa che aveva caratterizzato il dibattito sulla nuova definizione agevolata.
Quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Rientrano nella definizione agevolata:
le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
i tributi derivanti dalle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;
i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
È prevista la possibilità di aderire anche per i contribuenti che avevano partecipato a precedenti definizioni agevolate, pur essendo successivamente decaduti. Sono invece esclusi i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali risultino versate tutte le rate scadute alla data del 30 settembre 2025.
Come presentare la domanda di adesione
La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 aprile 2026. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione, nei limiti previsti dalla normativa.
Pagamento: soluzioni e calendario delle rate
I contribuenti potranno scegliere tra:
pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.
In caso di rateizzazione, sono applicati interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il calendario delle scadenze prevede:
prima, seconda e terza rata con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima rata, scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
le ultime tre rate con scadenza il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Il rispetto delle scadenze resta un elemento centrale: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con ripristino integrale del debito residuo.
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