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Bonus Giovani: cosa cambia dal 1° luglio 2025

Dal 1° luglio 2025: per l'ammissibilità al Bonus Giovani l'INPS richiede l'incremento netto dell'occupazione in azienda.

Su indicazione del Ministero del Lavoro, l’INPS aggiorna le procedure di domanda per la fruizione del Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del DL 60/2024 convertito dalla legge n. 95/2024: in linea con le richieste della Commissione Europea, a partire dal 1° luglio 2025, l’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni lavorative legate al Bonus Giovani sarà subordinato al requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Cosa cambia dal 1° luglio 2025?

L’aggiornamento riguarda il requisito dell’incremento occupazionale netto che, a partire da luglio dovrà essere soddisfatto da tutte le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo. La misura, che si inserisce nel contesto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, è stata riprogrammata con la Commissione UE per garantire che le imprese che beneficiano dell’incentivo creino un effettivo aumento del numero totale di lavoratori rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Requisiti e condizioni per l’esonero

Dal 1° luglio 2025, dunque, per poter usufruire dell’esonero contributivo previsto dal Bonus Giovani, le assunzioni o trasformazioni di contratti dovranno  comportare un incremento del numero complessivo dei lavoratori occupati in azienda, rispetto alla situazione precedente. L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero complessivo di lavoratori prima e dopo l’assunzione o la trasformazione contrattuale. Le aziende dovranno documentarlo e dimostrarlo nel momento in cui presentano la domanda di accesso all’esonero.. La fruizione dell’esonero non sarà pertanto più automatica ma subordinata al rispetto di questa condizione, che mira a promuovere la crescita occupazionale reale. Il nuovo requisito permette di garantire che i beneficiari del Bonus Giovani non stiano solo sostituendo lavoratori già esistenti, ma effettivamente aumentando la forza lavoro complessiva in azienda.

Nuova procedura di richiesta per il Bonus Giovani

A seguito delle modifiche richieste dalla Commissione Europea, le procedure attuative e il modulo di domanda sono stati aggiornati per includere la nuova condizione di ammissibilità. In particolare, i datori di lavoro dovranno compilare una nuova dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta che:

"la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto"

Il modulo di domanda utilizzato per richiedere l’esonero Giovani è stato implementato con questa nuova dichiarazione. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica attraverso i consueti canali previsti dall’INPS.

BONUS ASSUNZIONE GIOVANI  MASCHI "under 35":  il contributo a fondo perduto del 100% è valido per assunzioni giovani dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025..

a seguito dell’emanazione, lo scorso 11 aprile, dei decreti interministeriali Lavoro e Finanze, attuativi dei Bonus giovani e Bonus donne, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere alle misure, entrambe finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027.

BONUS GIOVANI: Il decreto attuativo, dell’11 aprile scorso, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore maschio di età inferiore ai 35 anni compiuti. Tale beneficio, di durata massima di 24 mesi, si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Un trattamento differenziato è previsto per le assunzioni nell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dove il limite mensile dell'incentivo sale a 650 euro, ma, in questo caso, l'agevolazione può essere erogata solo successivamente alla presentazione della domanda, a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata il 31 gennaio u.s..
La Circolare INPS, che richiama analiticamente il contenuto del decreto attuativo e le regole generali praticabili in materia di sgravi contributivi, aggiunge:
  • il requisito dell’incremento occupazionale netto richiesto ai fini della fruizione dell’esonero maggiorato in caso di assunzioni collocate in territori ZES;
  • la possibilità di cumulo dell’esonero anche con quello previsto per i datori di lavoro in possesso della “certificazione della parità di genere”.
Per ulteriori approfondimenti, anche in ordine alle modalità operative di presentazione delle domande, Vi invitiamo alla lettura delle Circolari INPS e delle slide fornite dal Ministero del Lavoro e scaricabili dai seguenti link:

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