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Guida alle agevolazioni fiscali sulla prima casa -Parte 2

Requisito di residenza per benefici prima casa: casi particolari

Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su un caso specifico in cui un contribuente aveva richiesto le agevolazioni “prima casa”, dichiarando di svolgere la propria attività nel Comune dell’abitazione acquistata. Tuttavia, poiché non aveva intrapreso l’attività per vari motivi, chiedeva se potesse mantenere i benefici fiscali, avendo intenzione di trasferire la residenza. In questa situazione, l’Agenzia ha specificato che il contribuente può mantenere i benefici “prima casa” solo se:
  • non sono trascorsi 18 mesi dall’acquisto dell’immobile,
  • integra la dichiarazione dell’atto di acquisto con l’impegno a trasferire la residenza, sempre entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile,
  • le agevolazioni non sono state già contestate con un avviso di liquidazione.
È necessario che questa dichiarazione integrativa sia redatta secondo le stesse formalità giuridiche previste per l’atto originario e registrata presso lo stesso ufficio in cui è stato registrato il precedente atto di acquisto.

Agevolazioni prima casa, per chi ne possiede già una

Dal 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se non si rispetta questo impegno, si perderanno le agevolazioni ricevute per l’acquisto del nuovo immobile. Oltre a dover pagare maggiori imposte e relativi interessi, sarà applicata una sanzione del 30%. Tuttavia, è prevista la possibilità di ridurre la sanzione tramite il ravvedimento operoso, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara la decadenza dall’agevolazione. L’avviso di revoca delle agevolazioni è rateizzabile in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se la maggiore imposta dovuta è superiore a 50.000 euro, in un massimo di 16 rate trimestrali. Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si accorge di non poter rispettare l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile) può presentare un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto. Questa istanza, da presentare entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, deve dichiarare l’impossibilità di vendere e richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, insieme al calcolo degli interessi da pagare. Attenzione: le agevolazioni “prima casa” non sono applicabili quando si acquista un’abitazione nello stesso Comune in cui si possiede già un altro immobile acquistato senza beneficiare delle agevolazioni, anche se si assume l’impegno di vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Benefici prima casa, anche per le pertinenze

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, classificate o classificabili nelle categorie catastali:
  • C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse):
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

Vantaggi prima casa

Se l’acquirente usufruisce dei benefici “prima casa”, le imposte da versare sono diversificate in base al venditore.

Venditore privato o IVA esente

Se il venditore è un privato o un’impresa in esenzione IVA:
  • imposta di registro 2% (in luogo del 9%) con un minimo di 1.000 euro;
  • imposta ipotecaria 50 euro;
  • imposta catastale 50 euro.

Impresa soggetta a IVA

Se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a IVA:
  • IVA 4% (10% per le seconde case, 22% per le case di lusso);
  • imposta di registro 200 euro;
  • imposta ipotecaria 200 euro;
  • imposta catastale 200 euro.

Compravendite soggette a IVA: come si calcolano le imposte

La base imponibile per il calcolo delle imposte varia a seconda che la compravendita sia soggetta a IVA o meno.

Compravendite soggette ad IVA

Quando l’acquisto della prima casa avviene con IVA, l’imposta sul valore aggiunto (4%) si calcola sul prezzo della cessione. Diversamente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna.

Calcolo imposte compravendite non soggette ad IVA

Per le compravendite non soggette a IVA, anche in caso di abitazione principale (o prima casa), invece, si applica il meccanismo del prezzo-valore. Questo consente di calcolare la base imponibile partendo dal valore catastale, determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente 110:
  • Valore catastale “prima casa” = Rendita catastale x 1,05 x 110
Tale meccanismo può essere richiesto nell’atto di compravendita, garantisce un risparmio fiscale e limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Un esempio pratico evidenzia i vantaggi del sistema del prezzo-valore: se la rendita catastale di una prima casa è di 900 euro, il valore catastale risultante sarà 103.950 euro. Applicando l’imposta di registro del 2%, si pagheranno 2.079 euro, contro i 4.000 euro calcolati sul valore di cessione di 200.000 euro senza il sistema del prezzo-valore. Questo approccio è particolarmente vantaggioso per chi acquista da privati o da imprese in regime esente da IVA, offrendo anche una riduzione del 30% degli onorari notarili e maggiore trasparenza nei costi.
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